Art. 34. Piano pluriennale 1 La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, una proposta di "Piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente", predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento. 2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art. 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa: a) gli obbiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale degli interventi in favore del diritto allo studio e dell'educazione permanente; b) le priorita' degli interventi, riferite al quadro territoriale; c) le risorse da impegnare, il cui ammontare a carico del bilancio regionale dovra' essere contenuto entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per i capitoli di spesa di cui al successivo art. 38. 3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sugli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente attivati nell'ambito del piano pluriennale precedente.