Art. 34.
                          Piano pluriennale
 
   1  La  Giunta  regionale  sottopone all'approvazione del Consiglio
regionale, una proposta di "Piano pluriennale degli interventi per il
diritto allo  studio  e  per  l'educazione  permanente",  predisposta
secondo  le  procedure previste dal capo III della legge regionale 11
aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno precedente il periodo  di
riferimento.
   2.  Il  piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art. 14 della
predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:
     a)  gli  obbiettivi  da  raggiungere  a  livello   regionale   e
provinciale,  allo  scopo  di perseguire il riequilibrio territoriale
degli interventi in favore del diritto allo studio e  dell'educazione
permanente;
     b)   le   priorita'   degli   interventi,   riferite  al  quadro
territoriale;
     c) le risorse da  impegnare,  il  cui  ammontare  a  carico  del
bilancio  regionale  dovra'  essere  contenuto entro gli stanziamenti
iscritti nel bilancio pluriennale per i capitoli di spesa di  cui  al
successivo art. 38.
   3.  La  proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una
relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sugli  interventi  per
il  diritto  allo  studio  e  per  l'educazione  permanente  attivati
nell'ambito del piano pluriennale precedente.