Art. 35. Piano annuale 1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il "Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente" per l'anno scolastico succesivo, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale. 2. Nel piano annuale devono essere precisati: a) gli obbiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale; b) le priorita' degli interventi, riferite al quadro territoriale; c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate alle province; d) gli interventi in materia di orientamento educativo; e) i criteri di interventi per lo sviluppo e perfezionamento dell'istruttoria tecnica e professionale; f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati dai comuni stessi; g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati; h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la presenza sul territorio comunale di strutture specializzate che operano in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge; i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus; l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici; m) i criteri di intervento per favorire la circolarita' e l'interscambio di esperienze tra le diverse realta' educative. 3. La Giunta regionale, fino all'aprovazione del piano pluriennale, e' autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma.