Art. 2.
        Decorrenza dell'inquadramento e trattamento economico
 
   1. l'inquadramento decorre dalla data del  relativo  provvedimento
della  Giunta regionale e viene effettuato sulla base della qualifica
funzionale  e  del  profilo  professionale  posseduto  nell'Ente   di
provenienza.
   2.  Al personale inquadrato e' attribuito il trattamento economico
spettante al  dipendente  regionale  di  corrispondente  qualifica  e
funzione,  comprensivo  della  retribuzione individuale di anzianita'
maturata nell'Ente di provenienza alla data immediatamente precedente
a  quella  di  decorrenza  dell'inquadramento  nel   ruolo   organico
regionale,  e  comunque in misura non inferiore a quello in godimento
nell'Ente di provenienza.