Art. 2. Decorrenza dell'inquadramento e trattamento economico 1. l'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento della Giunta regionale e viene effettuato sulla base della qualifica funzionale e del profilo professionale posseduto nell'Ente di provenienza. 2. Al personale inquadrato e' attribuito il trattamento economico spettante al dipendente regionale di corrispondente qualifica e funzione, comprensivo della retribuzione individuale di anzianita' maturata nell'Ente di provenienza alla data immediatamente precedente a quella di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo organico regionale, e comunque in misura non inferiore a quello in godimento nell'Ente di provenienza.