Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si
provvede  mediante  utilizzo  delle  somme  stanziate  nello stato di
previsione della spesa per l'anno  1993  e  successivi  nei  capitoli
relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del
personale regionale.