Art. 6. Urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 13 aprile 1993 DEL COLLE