Art. 6.
                               Urgenza
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   2.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 13 aprile 1993
 
                              DEL COLLE