Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge,  sono
valutati,   per   gli   esercizi  1993  e  1994,  in  complessive  L.
300.000.000, relativamente agli interventi  previsti  nei  precedenti
articoli  9,  10, 11 e 12 della legge regionale n. 101/1988 e succes-
sive modificazioni.
   Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre  1977,  n.
81, le leggi di bilancio determineranno le quote di spesa destinate a
gravare su ciascuno dei due suddetti esercizi finanziari.
   Se  di necessita', la copertura per l'iscrizione, nei due suddetti
esercizi, degli stanziamenti di  cui  al  comma  che  precede,  viene
assicurata  riducendo,  per  competenza  e per cassa, il cap. 51621 e
corrispondenti dello stato di previsione della spesa del bilancio  di
previsione della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 2 giugno 1993
 
                              DEL COLLE