Art. 2. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli impieghi anche industriali e delle imprese artigiane ed agricole, con le esclusioni indicate al terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e la aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale sono determinate nella misura di L. 50 al metro cubo di gas metano erogato nel territorio della regione Abruzzo.