Art. 2.
 
   L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di  consumo  sul
gas metano usato come combustibile per gli impieghi anche industriali
e  delle imprese artigiane ed agricole, con le esclusioni indicate al
terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n.  261,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331,
e la aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale
sono determinate nella misura di L. 50 al metro cubo  di  gas  metano
erogato nel territorio della regione Abruzzo.