Art. 3. L'addizionale regionale di cui all'art. 1 si applica alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di intrata in vigore della presente legge. L'addizionale e l'imposta sostitutiva regionali di cui all'art. 2 si applicano ai consumi di gas metano decorrenti dal 1 luglio 1993.