Art. 3.
 
   L'addizionale   regionale  di  cui  all'art.  1  si  applica  alle
formalita'  conseguenti  ad  atti  formati  e  successioni   apertesi
successivamente alla data di intrata in vigore della presente legge.
   L'addizionale  e l'imposta sostitutiva regionali di cui all'art. 2
si applicano ai consumi di gas metano decorrenti dal 1› luglio 1993.