Art. 5.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 2 giugno 1993
 
                              DEL COLLE