Art. 10. Trattamento economico dei componenti del comitato e delle sezioni 1. Ai componenti effettivi del comitato e' corrisposto un gettone onnicomprensivo di presenza pari a L. 130.000, al lordo delle ritenute di legge, per ogni giornata di partecipazine ad uno o piu' sedute. Ai componenti supplenti viene corrisposto un gettone dello stesso importo per ogni partecipazione effettiva alle sedute del comitato. 2. Al presidente del comitato ed ai presidenti delle sezioni decentrate e', altresi', corrisposta una indennita' mensile di carica, di L. 500.000, al lordo delle ritenute di legge, ai vice presidenti e' corrisposta una indennita' mensile di L. 250.000 al lordo delle ritenute. 3. Le sedute non possono essere fissate in numero superiore a quattro per settimana e non devono eccedere comunque, mensilmente, il numero di 16. 4. Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 42, comma 7, legge 8 giugno 1990, n. 142, al presidente ed al vice presidente va corrisposta l'eventuale differenza tra l'ammontare del proprio trattamento economico e l'indennita' di carica. 5. Sono abrogate le norme in materia di indennita' ai componenti il comitato e le sezioni di controllo in contrasto con la presente legge.