Art. 10.
  Trattamento economico dei componenti del comitato e delle sezioni
 
   1.  Ai componenti effettivi del comitato e' corrisposto un gettone
onnicomprensivo di  presenza  pari  a  L.  130.000,  al  lordo  delle
ritenute  di  legge, per ogni giornata di partecipazine ad uno o piu'
sedute. Ai componenti supplenti viene corrisposto  un  gettone  dello
stesso  importo  per  ogni  partecipazione  effettiva alle sedute del
comitato.
   2. Al presidente del  comitato  ed  ai  presidenti  delle  sezioni
decentrate  e',  altresi',  corrisposta  una  indennita'  mensile  di
carica, di L. 500.000, al lordo delle  ritenute  di  legge,  ai  vice
presidenti  e'  corrisposta  una  indennita' mensile di L. 250.000 al
lordo delle ritenute.
   3. Le sedute non possono essere  fissate  in  numero  superiore  a
quattro per settimana e non devono eccedere comunque, mensilmente, il
numero di 16.
   4.  Qualora  si  verifichino  le condizioni previste dall'art. 42,
comma 7, legge 8 giugno 1990,  n.  142,  al  presidente  ed  al  vice
presidente  va corrisposta l'eventuale differenza tra l'ammontare del
proprio trattamento economico e l'indennita' di carica.
   5. Sono abrogate le norme in materia di indennita'  ai  componenti
il  comitato  e  le sezioni di controllo in contrasto con la presente
legge.