Art. 11. Rimborso spese viaggio 1. Ai componenti degli Organi di controllo, che risiedono fuori del comune capoluogo ove ha sede il rispettivo organo, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute, alle condizioni previste dall'art. 12 e seguenti della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche e integrazioni e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata. 2. Al presidente, al vice presidente ed ai componenti del comitato che, per ragioni strettamente inerenti al loro incarico si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, e' dovuta l'indennita' di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, e dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata. Le missioni di servizio del presidente sono sottoposte a ratifica dall'organo collegiale nella prima seduta successiva. Quelle del vice presidente e degli altri componenti il collegio sono autorizzate dal presidente.