Art. 11.
                       Rimborso spese viaggio
 
   1. Ai componenti degli Organi di controllo,  che  risiedono  fuori
del  comune  capoluogo  ove  ha  sede il rispettivo organo, spetta il
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute  entro
i  limiti  del  territorio regionale, per la partecipazione ad ognuna
delle sedute, alle condizioni previste dall'art. 12 e seguenti  della
legge  18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche e integrazioni
e per l'ammontare stabilito al n. 2 della  tabella  A  allegata  alla
medesima legge, come successivamente modificata.
   2. Al presidente, al vice presidente ed ai componenti del comitato
che,  per  ragioni  strettamente inerenti al loro incarico si rechino
fuori  dell'ambito  territoriale  cui  si  riferiscono  le   funzioni
esercitate,  e'  dovuta  l'indennita'  di  missione  alle  condizioni
previste dall'art. 1, primo comma, e dell'art.  3,  primo  e  secondo
comma,  della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836  e per l'ammontare
stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge,  come
successivamente  modificata.  Le  missioni di servizio del presidente
sono sottoposte a ratifica dall'organo collegiale nella prima  seduta
successiva.  Quelle  del  vice presidente e degli altri componenti il
collegio sono autorizzate dal presidente.