Art. 14. Convocazione del comitato e delle sezioni di controllo 1. Il comitato regionale e le sezioni di controllo, senza necessita' di convocazione, si riuniscono nei giorni e nelle ore fissate all'inizio di ciascun anno dai rispettivi presidenti, sentito il collegio. 2. I componenti supplenti partecipano alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. 3. L'ordine del giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute fissate nel calendario annuale, e' depositato, con una copia per ciascun componente effettivo e supplente, presso la segreteria dell'organo di controllo almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, unitamente ai fascicoli relativi agli affari da trattare, per la consultazione da parte dei componenti il Collegio. 4. I presidenti o, in loro assenza o impedimento i vice presidenti, in caso urgente o improrogabile necessita', che deve risultare nell'avviso di convocazione, possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria. L'avviso di convocazione, anche telefonico o telegrafico, deve essere ricevuto dai componenti prima dell'ora fissata per la seduta, e comunque in tempo utile perche' i componenti possano parteciparvi. 5. Ove tutti i componenti del collegio partecipino alla seduta e' possibile, con il consenso unanime, in caso di urgenza e di manifesta opportunita', inserire all'ordine del giorno dell'adunanza in corso ulteriori oggetti, dandone atto a verbale.