Art. 14.
       Convocazione del comitato e delle sezioni di controllo
 
   1.  Il  comitato  regionale  e  le  sezioni  di  controllo,  senza
necessita' di convocazione, si riuniscono  nei  giorni  e  nelle  ore
fissate all'inizio di ciascun anno dai rispettivi presidenti, sentito
il collegio.
   2.  I  componenti  supplenti  partecipano  alle  sedute in caso di
impedimento dei rispettivi membri effettivi.
   3. L'ordine del giorno, con l'elenco degli argomenti  da  trattare
nelle  sedute  fissate nel calendario annuale, e' depositato, con una
copia  per  ciascun  componente  effettivo  e  supplente,  presso  la
segreteria  dell'organo  di  controllo  almeno  24 ore prima dell'ora
fissata per l'adunanza, unitamente ai fascicoli relativi agli  affari
da  trattare,  per  la  consultazione  da  parte  dei  componenti  il
Collegio.
   4.  I  presidenti  o,  in  loro  assenza  o  impedimento  i   vice
presidenti,  in  caso  urgente  o  improrogabile necessita', che deve
risultare nell'avviso di convocazione, possono convocare i rispettivi
collegi in seduta  straordinaria.  L'avviso  di  convocazione,  anche
telefonico  o  telegrafico, deve essere ricevuto dai componenti prima
dell'ora fissata per la seduta, e comunque in tempo utile  perche'  i
componenti possano parteciparvi.
   5.  Ove tutti i componenti del collegio partecipino alla seduta e'
possibile, con il consenso unanime, in caso di urgenza e di manifesta
opportunita', inserire all'ordine del giorno dell'adunanza  in  corso
ulteriori oggetti, dandone atto a verbale.