Art. 15. Sedute del Comitato e delle Sezioni di controllo 1. Le sedute del comitato e delle sezioni non sono pubbliche e si intendono valide se vi partecipano almeno tre componenti. 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti, espressi in modo palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente della seduta. 3. I componenti ed il segretario debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione ed alla decisione concernenti atti riguardanti interessi propri o di parenti o affini entro il quarto grado.