Art. 15.
          Sedute del Comitato e delle Sezioni di controllo
 
   1.  Le sedute del comitato e delle sezioni non sono pubbliche e si
intendono valide se vi partecipano almeno tre componenti.
   2. Le decisioni sono adottate  a  maggioranza  assoluta  di  voti,
espressi  in  modo  palese;  in  caso  di parita' prevale il voto del
presidente della seduta.
   3. I componenti ed il segretario debbono  astenersi  dal  prendere
parte alla trattazione ed alla decisione concernenti atti riguardanti
interessi propri o di parenti o affini entro il quarto grado.