Art. 17. Servizi e personale 1. I dirigenti del servizio di segreteria del comitato regionale e delle sezioni staccate fermi restando le attribuzioni e i compiti propri dei dirigenti regionali previsti dalle norme vigenti, dipendono funzionalmente dagli Organi di controllo. 2. Ai servizi degli Organi di controllo non possono essere assegnati dirigenti e impiegati che ricoprano cariche elettive presso gli Enti i cui atti siano sottoposti a controllo da parte dei rispettivi collegi.