Art. 17.
                         Servizi e personale
 
   1. I dirigenti del servizio di segreteria del comitato regionale e
delle  sezioni  staccate  fermi  restando le attribuzioni e i compiti
propri  dei  dirigenti  regionali  previsti  dalle   norme   vigenti,
dipendono funzionalmente dagli Organi di controllo.
   2.  Ai  servizi  degli  Organi  di  controllo  non  possono essere
assegnati dirigenti e impiegati che ricoprano cariche elettive presso
gli Enti i cui  atti  siano  sottoposti  a  controllo  da  parte  dei
rispettivi collegi.