Art. 18. Esercizio del controllo 1. Il comitato regionale e la sezione esercitano, con le modalita' stabilite dalla presente legge, il controllo di legittimita' sugli atti degli Enti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, secondo la normativa della legge 8 giugno 1990 n. 142. 2. Gli atti istruttori degli Enti sottoposti a controllo devono essere sottoscritti dal relatore e dai funzionari preposti, in conformita' a quanto previsto per i procedimenti amministrativi regionali.