Art. 18.
                       Esercizio del controllo
 
   1. Il comitato regionale e la sezione esercitano, con le modalita'
stabilite  dalla  presente  legge, il controllo di legittimita' sugli
atti degli Enti di  cui  ai  precedenti  artt.  3  e  4,  secondo  la
normativa della legge 8 giugno 1990 n. 142.
   2.  Gli  atti  istruttori degli Enti sottoposti a controllo devono
essere sottoscritti  dal  relatore  e  dai  funzionari  preposti,  in
conformita'  a  quanto  previsto  per  i  procedimenti amministrativi
regionali.