Art. 19. Invio atti soggetti a controllo 1. Gli atti soggetti a controllo vanno trasmessi tempestivamente all'organo di controllo, in triplice esemplare, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. 2. Le deliberazioni decadono ove non vengano trasmesse entro sessanta giorni dall'adozione ovvero entro cinque giorni se dichiarate urgenti. 3. Il medesimo termine dei cinque giorni si applica alle delibere di giunta, dichiarate urgenti, per le quali sia richiesto il controllo ai sensi del 2 e 4 comma dell'art. 45 della legge 142/90. Tale termine decorre dal ricevimento della richiesta di controllo. 4. Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo, in triplice copia, contenente la indicazione dell'organo deliberante, del numero, della data e della eventuale annotazione sulla immediata eseguibilita'. 5. Sulle tre copie dell'elenco viene apposto il timbro-data ed una di esse e' restituita all'ente interessato. 6. L'Organo di controllo puo' procedere all'annullamento delle deliberazioni ovvero alla richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento. 7. Le deliberazioni di cui all'art. 34, 7 comma legge 8 giugno 1990, n. 142, devono essere inviate entro tre giorni dalla loro adozione all'organo di controllo che provvede ad esaminarle entro tre giorni dal ricevimento. La decisione deve essere tempestivamente comunicata all'ente interessato con le modalita' di cui al successivo art. 24. Le predette deliberazioni non possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.