Art. 19.
                   Invio atti soggetti a controllo
 
   1. Gli atti soggetti a controllo vanno  trasmessi  tempestivamente
all'organo  di  controllo,  in triplice esemplare, con l'attestazione
dell'avvenuta pubblicazione.
   2. Le deliberazioni  decadono  ove  non  vengano  trasmesse  entro
sessanta   giorni   dall'adozione   ovvero  entro  cinque  giorni  se
dichiarate urgenti.
   3. Il medesimo termine dei cinque giorni si applica alle  delibere
di  giunta,  dichiarate  urgenti,  per  le  quali  sia  richiesto  il
controllo ai sensi del 2› e 4› comma dell'art. 45 della legge 142/90.
Tale termine decorre dal ricevimento della richiesta di controllo.
   4. Gli atti devono essere accompagnati da un  elenco  descrittivo,
in triplice copia, contenente la indicazione dell'organo deliberante,
del  numero, della data e della eventuale annotazione sulla immediata
eseguibilita'.
   5. Sulle tre copie dell'elenco viene apposto il timbro-data ed una
di esse e' restituita all'ente interessato.
   6.  L'Organo  di  controllo  puo' procedere all'annullamento delle
deliberazioni  ovvero  alla  richiesta  di  chiarimenti  o   elementi
integrativi  di giudizio entro il termine perentorio di giorni 20 dal
ricevimento.
   7. Le deliberazioni di cui all'art. 34, 7› comma  legge  8  giugno
1990,  n.  142,  devono  essere  inviate  entro tre giorni dalla loro
adozione all'organo di controllo che provvede ad esaminarle entro tre
giorni dal ricevimento.  La  decisione  deve  essere  tempestivamente
comunicata all'ente interessato con le modalita' di cui al successivo
art.  24.  Le  predette  deliberazioni  non possono essere oggetto di
richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.