Art. 2. Organi di controllo: articolazione 1. L'Organo di controllo, nella composizione prevista dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' costituito dal Comitato Regionale di Controllo con sede in L'Aquila e dalle Sezioni staccate di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. 2. Il Comitato regionale e le Sezioni esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo e con il coordinamento previsto dal successivo art. 30 al fine di salvaguardare l'unitarieta' di indirizzo dei controlli.