Art. 2.
                 Organi di controllo: articolazione
 
   1. L'Organo di controllo, nella composizione prevista dall'art. 42
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e'  costituito dal Comitato
Regionale di Controllo con sede in L'Aquila e dalle Sezioni  staccate
di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.
   2.  Il  Comitato  regionale  e le Sezioni esercitano le rispettive
funzioni in  modo  autonomo  e  con  il  coordinamento  previsto  dal
successivo   art.  30  al  fine  di  salvaguardare  l'unitarieta'  di
indirizzo dei controlli.