Art. 20.
                     Regolarizzazione degli atti
 
   1.  Qualora   l'atto   trasmesso   per   il   controllo   presenti
irregolarita'  meramente  formali  o  contenga  errori  materiali, il
presidente del collegio, su  proposta  del  relatore,  puo'  invitare
l'ente   interessato  a  regolarizzare  l'atto  in  tempo  utile  per
l'esercizio del controllo.