Art. 21. Denunce o reclami 1. Ogni cittadino puo' inviare al comitato o alla sezione competente denuncia o reclamo contro l'atto soggetto a controllo, purche' debitamente sottoscritta. 2. I suddetti Organi ne prendono visione e ne danno atto nel provvedimento di controllo dandone comunicazione ai diretti interessati, in conformita' a quanto previsto dalla legge 241/90. 3. Le doglianze pervenute successivamente all'esecutivita' dell'atto vengono trasmesse in copia a cura del presidente del collegio, all'ente interessato per le valutazioni e per le conseguenti, dovute comunicazioni agli esponenti. 4. A discrezione del collegio, si puo' procedere all'audizione del ricorrente, che la abbia tempestivamente richiesta. La richiesta di audizione, comunque, non interrompe il termine dei 20 giorni per l'esame dell'atto.