Art. 21.
                          Denunce o reclami
 
   1.  Ogni  cittadino  puo'  inviare  al  comitato  o  alla  sezione
competente  denuncia  o  reclamo  contro l'atto soggetto a controllo,
purche' debitamente sottoscritta.
   2. I suddetti Organi ne prendono  visione  e  ne  danno  atto  nel
provvedimento   di   controllo   dandone   comunicazione  ai  diretti
interessati, in conformita' a quanto previsto dalla legge 241/90.
   3.  Le  doglianze   pervenute   successivamente   all'esecutivita'
dell'atto  vengono  trasmesse  in  copia  a  cura  del presidente del
collegio,  all'ente  interessato  per  le  valutazioni   e   per   le
conseguenti, dovute comunicazioni agli esponenti.
   4. A discrezione del collegio, si puo' procedere all'audizione del
ricorrente,  che  la abbia tempestivamente richiesta. La richiesta di
audizione, comunque, non interrompe il  termine  dei  20  giorni  per
l'esame dell'atto.