Art. 23.
                  Udienze ad amministratori locali
 
   1. Gli Organi  dell'ente  sottoposto  a  controllo  devono  essere
sentiti  dal  collegio  nel  caso  di  loro  tempestiva richiesta, in
relazione a determinati atti inviati e non ancora  esaminati.  Devono
parimenti essere sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno
degli  Organi  deliberativi  degli  Enti, qualora ne facciano domanda
scritta inviata per conoscenza ai presidenti degli Organi stessi.
   2.  I   rappresentanti   degli   Enti   possono   essere   sentiti
esclusivamente  per fornire chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto
a controllo.
   3. L'audizione non interrompe il termine di 20 giorni per  l'esame
dell'atto.
   4. Le audizioni debbono constare a verbale.