Art. 23. Udienze ad amministratori locali 1. Gli Organi dell'ente sottoposto a controllo devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro tempestiva richiesta, in relazione a determinati atti inviati e non ancora esaminati. Devono parimenti essere sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli Organi deliberativi degli Enti, qualora ne facciano domanda scritta inviata per conoscenza ai presidenti degli Organi stessi. 2. I rappresentanti degli Enti possono essere sentiti esclusivamente per fornire chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto a controllo. 3. L'audizione non interrompe il termine di 20 giorni per l'esame dell'atto. 4. Le audizioni debbono constare a verbale.