Art. 24. Provvedimenti dell'Organo di controllo 1. I provvedimenti che l'organo di controllo adotta nell'esercizio delle sue funzioni sono: a) l'esame dell'atto senza riscontro di vizi di legittimita'; b) l'annullamento per vizi di legittimita'; c) la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 2. I provvedimenti di annullamento devono essere congruamente motivati e tener conto delle eventuali osservazioni dell'ente interessato. 3. I provvedimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, non possono opporre condizioni o introdurre modifiche all'atto soggetto al controllo; eventuali espressioni in tal senso sono inefficaci e non incidono sull'approvazione dell'atto. 4. I provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo sono inefficaci in ordine alle condizioni o modifiche apposte. 5. Il comitato o le sezioni di controllo non possono in nessun caso richiedere ai fini del controllo, la trasmissione delle delibere degli Enti, il cui invio resta di esclusiva competenza del rappresentante dell'ente.