Art. 24.
               Provvedimenti dell'Organo di controllo
 
   1. I provvedimenti che l'organo di controllo adotta nell'esercizio
delle sue funzioni sono:
     a) l'esame dell'atto senza riscontro di vizi di legittimita';
     b) l'annullamento per vizi di legittimita';
     c)  la  richiesta  di  chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
giudizio.
   2. I provvedimenti  di  annullamento  devono  essere  congruamente
motivati   e  tener  conto  delle  eventuali  osservazioni  dell'ente
interessato.
   3. I provvedimenti ricadenti nella fattispecie di cui  alla  lett.
a)  del  primo  comma  del  presente  articolo,  non  possono opporre
condizioni o introdurre modifiche  all'atto  soggetto  al  controllo;
eventuali  espressioni  in  tal  senso sono inefficaci e non incidono
sull'approvazione dell'atto.
   4. I provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto  soggetto
a  controllo  sono  inefficaci  in ordine alle condizioni o modifiche
apposte.
   5. Il comitato o le sezioni di controllo  non  possono  in  nessun
caso richiedere ai fini del controllo, la trasmissione delle delibere
degli   Enti,   il  cui  invio  resta  di  esclusiva  competenza  del
rappresentante dell'ente.