Art. 25.
                           Pareri tecnici
 
   1.  L'organo  di controllo, puo', in funzione dei provvedimenti di
sua competenza, chiedere pareri tecnici di Organi od uffici  centrali
o  periferici  dello  Stato e dell'amministrazione regionale solo nel
caso in cui detti pareri sono previsti da  espressa  disposizione  di
legge.