Art. 26.
           Comunicazione e trasmissione dei provvedimenti
 
   1.   I  provvedimenti  dell'organo  di  controllo  debbono  essere
comunicati  all'ente  interessato,  anche  a  mezzo   telegramma,   o
fonogramma  o  fax  -  che  contenga  il  testo del dispositivo della
decisione - entro i due giorni non festivi successivi alla decisione.
   2.  I  provvedimenti  integrali  di  annullamento  contenenti   il
dispositivo  o  la motivazione, devono essere spediti entro 20 giorni
dalla loro adozione all'ente interessato che ne cura la pubblicazione
nel proprio Albo per  la  durata  di  cinque  giorni  dalla  data  di
ricezione.
   3.  Il  termine  di cui al precedente comma e' elevato a giorni 40
per le deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e  le  relative
variazioni, i conti consuntivi.
   4.  Qualora  entro  i  termini  stabiliti  per  l'esercizio  della
funzione di controllo l'organo competente non  abbia  adottato  alcun
provvedimento,  oppure il provvedimento adottato non venga comunicato
nei termini e con le forme di  cui  ai  precedenti  commi,  gli  atti
soggetti a controllo diventano esecutivi.