Art. 26. Comunicazione e trasmissione dei provvedimenti 1. I provvedimenti dell'organo di controllo debbono essere comunicati all'ente interessato, anche a mezzo telegramma, o fonogramma o fax - che contenga il testo del dispositivo della decisione - entro i due giorni non festivi successivi alla decisione. 2. I provvedimenti integrali di annullamento contenenti il dispositivo o la motivazione, devono essere spediti entro 20 giorni dalla loro adozione all'ente interessato che ne cura la pubblicazione nel proprio Albo per la durata di cinque giorni dalla data di ricezione. 3. Il termine di cui al precedente comma e' elevato a giorni 40 per le deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi. 4. Qualora entro i termini stabiliti per l'esercizio della funzione di controllo l'organo competente non abbia adottato alcun provvedimento, oppure il provvedimento adottato non venga comunicato nei termini e con le forme di cui ai precedenti commi, gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi.