Art. 27.
             Rilascio di copie degli atti dell'organo di
              controllo e consultazione delle decisioni
 
   1.  Chiunque  abbia  interesse,  ha diritto di ottenere, a proprie
spese,  facendone  richiesta  alla  segreteria,  copia   degli   atti
dell'organo di controllo, come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, secondo le modalita' fissate dalla legge regionale.
   2.  La  visione delle decisioni dell'organo di controllo e l'esame
degli atti sono gratuiti.
   3. I consiglieri regionali hanno diritto previa richiesta scritta,
in carta semplice, all'acquisizione di notizie ed informazioni  utili
all'espletamento  del  proprio  mandato  nonche' al rilascio di copia
degli atti in esenzione di spesa.