Art. 27. Rilascio di copie degli atti dell'organo di controllo e consultazione delle decisioni 1. Chiunque abbia interesse, ha diritto di ottenere, a proprie spese, facendone richiesta alla segreteria, copia degli atti dell'organo di controllo, come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalita' fissate dalla legge regionale. 2. La visione delle decisioni dell'organo di controllo e l'esame degli atti sono gratuiti. 3. I consiglieri regionali hanno diritto previa richiesta scritta, in carta semplice, all'acquisizione di notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nonche' al rilascio di copia degli atti in esenzione di spesa.