Art. 28.
                        Controllo sostitutivo
 
   1. Qualora da un Ente  soggetto  alla  disciplina  della  presente
legge sia omesso o ritardato un atto dovuto, il comitato o le sezione
competenti    previa    diffida    dell'Organo    responsabile,   con
l'assegnazione di un termine non inferiore di norma a giorni  trenta,
delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.
   2.  Il  commissario  e'  nominato  dal comitato o dalle sezioni di
controllo ed e' scelto tra i dipendenti regionali, di  qualifica  non
inferiore all'ottava.
   3.  Le  nomine  devono essere ispirate al principio della adeguata
professionalita' in relazione all'atto da adottare.
   4. La delibera di nomina del commissario fissa il termine  per  il
compimento   dell'atto   ed   e'   pubblicata   nell'Albo   dell'Ente
interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque  giorni  a
decorrere da quello successivo alla sua ricezione.
   5.  Gli  atti  compiuti dal commissario sono soggetti ai controlli
previsti dalle vigenti disposizioni  e  con  le  modalita'  stabilite
dalla presente legge.