Art. 28. Controllo sostitutivo 1. Qualora da un Ente soggetto alla disciplina della presente legge sia omesso o ritardato un atto dovuto, il comitato o le sezione competenti previa diffida dell'Organo responsabile, con l'assegnazione di un termine non inferiore di norma a giorni trenta, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto. 2. Il commissario e' nominato dal comitato o dalle sezioni di controllo ed e' scelto tra i dipendenti regionali, di qualifica non inferiore all'ottava. 3. Le nomine devono essere ispirate al principio della adeguata professionalita' in relazione all'atto da adottare. 4. La delibera di nomina del commissario fissa il termine per il compimento dell'atto ed e' pubblicata nell'Albo dell'Ente interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque giorni a decorrere da quello successivo alla sua ricezione. 5. Gli atti compiuti dal commissario sono soggetti ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge.