Art. 29. Relazione annuale 1. Per consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attivita' di controllo, i presidenti del comitato e delle sezioni, sentiti i rispettivi collegi, trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio e alla giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta durante l'anno. 2. Nella relazione, oltre ai dati eventualmente richiesti dal consiglio o dalla giunta regionale, devono essere specificatamente indicati: a) il numero delle sedute del collegio; b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di Enti controllati; c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine; d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli Enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento; e) il numero dell'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; f) il numero degli atti inclusi negli elenchi di cui al precedente art. 19 con la specificazione del numero di tali atti che sono stati ritenuti assoggettabili a controllo; g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori; il numero degli interventi sostenuti. 3. Le osservazioni della giunta regionale sulle relazioni dell'Organo di controllo devono essere trasmesse direttamente al consiglio regionale. 4. La giunta regionale e le commissioni consiliari, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di programmazione, possono avvalersi dei dati e degli elementi informativi in possesso degli Organi di controllo per quanto riguarda i programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonche' la gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o comunque per suo tramite. 5. Il comitato regionale e le sezioni devono inoltre procedere ad un esame comparato dei risultati di gestione sulla scorta della relazione trasmessa dal collegio dei revisori dei conti degli Enti sottoposti a controllo. Detto esame va inviato con apposita relazione al settore Enti locali della giunta regionale per le determinazioni di competenza.