Art. 29.
                          Relazione annuale
 
   1.  Per consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati
dell'attivita' di  controllo,  i  presidenti  del  comitato  e  delle
sezioni,  sentiti  i  rispettivi  collegi,  trasmettono  entro  il 31
gennaio di ogni  anno  al  consiglio  e  alla  giunta  regionale  una
relazione sull'attivita' svolta durante l'anno.
   2.  Nella  relazione,  oltre  ai  dati eventualmente richiesti dal
consiglio o dalla giunta regionale,  devono  essere  specificatamente
indicati:
     a) il numero delle sedute del collegio;
     b)  il  numero  degli  atti ricevuti, suddivisi per categoria di
Enti controllati;
     c) il numero degli atti soggetti a controllo non  esaminati  dal
collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine;
     d)   il   numero  degli  atti  annullati,  l'elenco  degli  Enti
deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;
     e) il numero dell'esito degli  atti  per  i  quali  siano  stati
richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
     f)  il  numero  degli  atti  inclusi  negli  elenchi  di  cui al
precedente art. 19 con la specificazione del numero di tali atti  che
sono stati ritenuti assoggettabili a controllo;
     g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori; il
numero degli interventi sostenuti.
   3.   Le   osservazioni  della  giunta  regionale  sulle  relazioni
dell'Organo di controllo  devono  essere  trasmesse  direttamente  al
consiglio regionale.
   4. La giunta regionale e le commissioni consiliari, nell'esercizio
delle  rispettive  competenze  in  materia di programmazione, possono
avvalersi dei dati e degli elementi  informativi  in  possesso  degli
Organi  di  controllo  per quanto riguarda i programmi operativi e di
investimento degli Enti locali, nonche' la gestione  da  parte  degli
stessi  dei  finanziamenti  erogati  dalla Regione o comunque per suo
tramite.
   5. Il comitato regionale e le sezioni devono inoltre procedere  ad
un  esame  comparato  dei  risultati  di  gestione sulla scorta della
relazione trasmessa dal collegio dei revisori dei  conti  degli  Enti
sottoposti a controllo. Detto esame va inviato con apposita relazione
al  settore  Enti locali della giunta regionale per le determinazioni
di competenza.