Art. 3.
                      Competenze del CO.RE.CO.
 
   1. Il Comitato  regionale  di  controllo,  con  sede  a  L'Aquila,
esercita le funzioni di controllo sugli atti dei seguenti Enti:
     a)  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico di cui all'art.  42  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
     b)   Consorzi   ed  associazioni  di  Enti  operanti  in  ambiti
territoriali di piu' province o di cui faccia parte la Provincia;
     c) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA);
     d) Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e  l'incremento
della selvaggina (ARA PIS);
     e)   Istituto   Regionale   per  la  Promozione  e  lo  Sviluppo
dell'Artigianato d'Abruzzo (IR SVART);
     f) Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali (IARES);
     g)  Istituti  Autonomi  delle  Case  Popolari  (IACP)   e   loro
consorzio;
     h)  Enti  provinciali per il Turismo e Aziende Autonome di Cura,
Soggiorno e Turismo, fino alla data della loro estinzione,  ai  sensi
della legge regionale n. 4/1992;
     i) Aziende di Promozione turistica (APT);
     l) Consorzi per lo Sviluppo Industriale;
     m) Parchi naturali regionali;
     n)   Comitati   di   Gestione   per   il   diritto  allo  studio
universitario;
     o) Unita' Locali Socio-Sanitarie.