Art. 3. Competenze del CO.RE.CO. 1. Il Comitato regionale di controllo, con sede a L'Aquila, esercita le funzioni di controllo sugli atti dei seguenti Enti: a) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) Consorzi ed associazioni di Enti operanti in ambiti territoriali di piu' province o di cui faccia parte la Provincia; c) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA); d) Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (ARA PIS); e) Istituto Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (IR SVART); f) Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali (IARES); g) Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP) e loro consorzio; h) Enti provinciali per il Turismo e Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, fino alla data della loro estinzione, ai sensi della legge regionale n. 4/1992; i) Aziende di Promozione turistica (APT); l) Consorzi per lo Sviluppo Industriale; m) Parchi naturali regionali; n) Comitati di Gestione per il diritto allo studio universitario; o) Unita' Locali Socio-Sanitarie.