Art. 31. Massimario delle decisioni 1. Il settore Enti locali della giunta regionale cura, in collaborazione con gli uffici del comitato, la catalogazione delle decisioni degli Organi di controllo e la pubblicazione di quelle che, per la novita', la complessita' o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse. 2. I provvedimenti dai quali, a giudizio del collegio, emergano questioni di carattere generale rilevanti per l'esercizio del controllo sono trasmessi, unitamente all'atto controllato, al settore di cui al 1 comma anche al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 30 della presente legge. 3. Il servizio decentramento e deleghe del settore Enti locali elabora le massime dei provvedimenti di cui al precedente comma e degli altri che riterra' rilevanti ai fini della uniformita' di giudizio. 4. Le massime sono pubblicate, mensilmente nella parte IV del Bollettino Ufficiale della Regione. Ogni singola massima viene registrata, a cura dell'ufficio di cui al 1 comma, sul sistema informatico regionale e, quindi, messa immediatamente a disposizione degli Organi regionali e degli Enti autorizzati all'accesso via terminale.