Art. 31.
                     Massimario delle decisioni
 
   1.  Il  settore  Enti  locali  della  giunta  regionale  cura,  in
collaborazione  con  gli  uffici del comitato, la catalogazione delle
decisioni degli Organi di controllo e la pubblicazione di quelle che,
per  la  novita',  la  complessita'  o  il  rilievo  delle  questioni
trattate, presentino un particolare interesse.
   2.  I  provvedimenti  dai quali, a giudizio del collegio, emergano
questioni  di  carattere  generale  rilevanti  per  l'esercizio   del
controllo sono trasmessi, unitamente all'atto controllato, al settore
di  cui  al  1› comma anche al fine di promuovere il coordinamento di
cui all'art. 30 della presente legge.
   3. Il servizio decentramento e deleghe  del  settore  Enti  locali
elabora  le  massime  dei  provvedimenti di cui al precedente comma e
degli altri che riterra'  rilevanti  ai  fini  della  uniformita'  di
giudizio.
   4.  Le  massime  sono  pubblicate,  mensilmente nella parte IV del
Bollettino  Ufficiale  della  Regione.  Ogni  singola  massima  viene
registrata,  a  cura  dell'ufficio  di  cui  al 1› comma, sul sistema
informatico regionale e, quindi, messa immediatamente a  disposizione
degli  Organi  regionali  e  degli  Enti  autorizzati all'accesso via
terminale.