Art. 33. Norma finale 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Il consiglio regionale procede al rinnovo del comitato regionale e delle sezioni entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi decadono. 4. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli. 5. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle strutture amministrative addette alla istruttoria degli atti soggetti a controllo in base alle pre-vigente normativa. 6. Fino alla data del decreto di nomina di cui all'art. 6 agli Enti indicati nell'art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi le forme e le modalita' di controllo previste dalle leggi vigenti. Gli atti adottati precedentemente alla suddetta data devono essere trasmessi entro il termine perentorio di cui all'art. 18, comma 2, all'organo titolare del potere di controllo in base alla previgente normativa.