Art. 33.
                            Norma finale
 
   1. Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  in  contrasto  con  la
presente legge.
   2.   Per   quanto  non  espressamente  previsto  si  applicano  le
disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   3.  Il  consiglio  regionale  procede  al  rinnovo  del   comitato
regionale  e  delle sezioni entro quarantacinque giorni dalla entrata
in vigore della presente legge. Decorso il termine massimo di proroga
senza che si sia provveduto  alla  loro  ricostituzione,  gli  Organi
decadono.
   4. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.
   5.  Il  consiglio  regionale, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge,  procede  al  riordino  delle  strutture
amministrative   addette  alla  istruttoria  degli  atti  soggetti  a
controllo in base alle pre-vigente normativa.
   6. Fino alla data del decreto di nomina di  cui  all'art.  6  agli
Enti indicati nell'art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi le forme
e  le  modalita'  di controllo previste dalle leggi vigenti. Gli atti
adottati precedentemente alla suddetta data devono  essere  trasmessi
entro  il  termine perentorio di cui all'art. 18, comma 2, all'organo
titolare del potere di controllo in base alla previgente normativa.