Art. 5. Atti sottoposti al controllo di legittimita' 1. Salvo quanto previsto per i controlli sugli atti degli enti di cui agli articoli 45 e 49 della legge n. 142/1990, sono sottoposti al controllo di legittimita' i seguenti atti degli altri enti disciplinati dalla presente legge: a) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi; b) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi; c) piante organiche e relative variazioni, regolamenti organici del personale, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro; d) acquisti e alienazioni immobiliari e relative permute, appalti, contratti in genere, liti attive e passive. 2. Non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' gli atti di mera esecuzione di altre deliberazioni. 3. Il controllo sugli atti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, si esplica solo sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.