Art. 5.
            Atti sottoposti al controllo di legittimita'
 
   1.  Salvo quanto previsto per i controlli sugli atti degli enti di
cui agli articoli 45 e 49 della legge n. 142/1990, sono sottoposti al
controllo  di  legittimita'  i  seguenti  atti   degli   altri   enti
disciplinati dalla presente legge:
     a) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
     b) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
     c)  piante organiche e relative variazioni, regolamenti organici
del personale, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei
contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;
     d)  acquisti  e  alienazioni  immobiliari  e  relative  permute,
appalti, contratti in genere, liti attive e passive.
   2. Non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' gli
atti di mera esecuzione di altre deliberazioni.
   3.   Il   controllo  sugli  atti  dei  Consorzi  per  lo  sviluppo
industriale, si esplica solo  sui  bilanci  preventivi  e  sui  conti
consuntivi.