Art. 6.
                 Composizione e nomina del Comitato
                      regionale e delle Sezioni
 
   1.  Il  Comitato  regionale di controllo e le singole sezioni sono
composti rispettivamente  da  quattro  esperti  effettivi  e  da  due
esperti  supplenti,  eletti  dal  Consiglio  regionale, nonche' da un
esperto effettivo ed un esperto supplente designati  dal  Commissario
del  Governo,  in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
   2.  Gli  esperti sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
   3. Le terne di nominativi previste per le elezioni dei  componenti
di  cui  alla  lett.  a) n. 1 e n. 2, primo comma, dell'art. 42 legge
142/90 sono richieste dal presidente  della  giunta  regionale  entro
venti  giorni  dalla  data  di  insediamento del consiglio regionale,
ovvero dalla data di decadenza di diritto dell'organo, ai  sensi  del
successivo  art.  7,  comma  1,  ai  competenti ordini professionali.
Qualora gli ordini e  i  collegi  professionali  non  procedano  alle
designazioni  entro  venti giorni dalla richiesta, vi provvede in via
sostitutiva il Consiglio regionale entro i successivi  dieci  giorni,
attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.
   4.  I  componenti  del  comitato e delle sezioni sono nominati con
decreto del Presidente della giunta regionale.
   5. Con il decreto di cui  al  precedente  comma,  o  con  separati
decreti,  il  presidente  della  giunta  regionale, sentita la giunta
stessa, fissa la data  di  inizio  dell'esercizio  dell'attivita'  di
controllo,   dandone   comunicazione,  in  pari  data,  al  consiglio
regionale.
   6. Nella prima riunione  -  presieduta  dal  componente  effettivo
elettivo  piu'  anziano  di  eta'  -  il  comitato e ciascuna sezione
eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, i  rispettivi
presidenti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.
   7.  Se dopo due votazioni nessun componente ottiene la maggioranza
assoluta, e' eletto presidente chi ha riportato il maggior numero  di
voti; a parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano di eta'.
   8. Con separate votazioni il comitato e ciascuna sezione eleggono,
con  le  modalita'  di  cui  ai  precedenti commi, il rispettivo vice
presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.