Art. 6. Composizione e nomina del Comitato regionale e delle Sezioni 1. Il Comitato regionale di controllo e le singole sezioni sono composti rispettivamente da quattro esperti effettivi e da due esperti supplenti, eletti dal Consiglio regionale, nonche' da un esperto effettivo ed un esperto supplente designati dal Commissario del Governo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Gli esperti sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Le terne di nominativi previste per le elezioni dei componenti di cui alla lett. a) n. 1 e n. 2, primo comma, dell'art. 42 legge 142/90 sono richieste dal presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, ovvero dalla data di decadenza di diritto dell'organo, ai sensi del successivo art. 7, comma 1, ai competenti ordini professionali. Qualora gli ordini e i collegi professionali non procedano alle designazioni entro venti giorni dalla richiesta, vi provvede in via sostitutiva il Consiglio regionale entro i successivi dieci giorni, attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi. 4. I componenti del comitato e delle sezioni sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. 5. Con il decreto di cui al precedente comma, o con separati decreti, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, fissa la data di inizio dell'esercizio dell'attivita' di controllo, dandone comunicazione, in pari data, al consiglio regionale. 6. Nella prima riunione - presieduta dal componente effettivo elettivo piu' anziano di eta' - il comitato e ciascuna sezione eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, i rispettivi presidenti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale. 7. Se dopo due votazioni nessun componente ottiene la maggioranza assoluta, e' eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; a parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano di eta'. 8. Con separate votazioni il comitato e ciascuna sezione eleggono, con le modalita' di cui ai precedenti commi, il rispettivo vice presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.