Art. 8.
     Albo degli aspiranti alla nomina nei comitati di controllo
 
   1.  Presso  gli  uffici  del  settore  Enti  locali  della  giunta
regionale  e'  costituito un albo per coloro che aspirano a ricoprire
la carica di componente del comitato regionale di controllo o di  una
sua sezione.
   2.  Gli  interessati,  per ottenere l'iscrizione, devono inoltrare
domanda al presidente della giunta regionale  con  l'indicazione  dei
titoli posseduti e relativa documentazione.
   3.   L'iscrizione   all'albo   puo'   essere  chiesta  solo  dagli
appartenenti alle categorie indicate ai numeri 3  e  4  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  1 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
   4. Il  consiglio  regionale,  per  la  nomina  dei  componenti  il
comitato  e  le  sezioni,  e'  vincolato a scegliere tra gli iscritti
all'albo.
   5. Per consentire l'aggiornamento  dell'albo,  ogni  biennio,  nel
mese di gennaio, il presidente della giunta regionale, con decreto da
pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione,  invita  gli
ispiranti all'iscrizione  all'albo  a  presentare  domanda  corredata
della documentazione che ognuno ritenga opportuno esibire.
   6. Il presente articolo non si applica per il rinnovo del comitato
regionale  e  delle  sezioni previsto dal punto 3) dell'art. 33 della
presente legge.