Art. 8. Albo degli aspiranti alla nomina nei comitati di controllo 1. Presso gli uffici del settore Enti locali della giunta regionale e' costituito un albo per coloro che aspirano a ricoprire la carica di componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione. 2. Gli interessati, per ottenere l'iscrizione, devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale con l'indicazione dei titoli posseduti e relativa documentazione. 3. L'iscrizione all'albo puo' essere chiesta solo dagli appartenenti alle categorie indicate ai numeri 3 e 4 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Il consiglio regionale, per la nomina dei componenti il comitato e le sezioni, e' vincolato a scegliere tra gli iscritti all'albo. 5. Per consentire l'aggiornamento dell'albo, ogni biennio, nel mese di gennaio, il presidente della giunta regionale, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, invita gli ispiranti all'iscrizione all'albo a presentare domanda corredata della documentazione che ognuno ritenga opportuno esibire. 6. Il presente articolo non si applica per il rinnovo del comitato regionale e delle sezioni previsto dal punto 3) dell'art. 33 della presente legge.