Art. 9. Segreteria del comitato e delle sezioni di controllo 1. Le funzioni di segreteria del comitato e di ciascuna sezione sono svolte da un dirigente di servizio designato dal presidente della giunta regionale. 2. Il dirigente del servizio, nella qualita' di segretario, cura gli adempimenti preliminari alla funzione di controllo, assiste alle sedute con funzione verbalizzante e cura l'esecuzione delle decisioni del collegio, trasmettendo agli Enti i provvedimenti adottati. 3. Per il caso di assenza o impedimento del dirigente del servizio, le funzioni di segretario vengono svolte da altro dirigente o funzionario di livello non inferiore al settimo, di norma assegnato alla struttura, designato dal presidente della giunta regionale. 4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del suo supplente, il presidente del collegio chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario il funzionario di qualifica piu' elevata in servizio presso la struttura.