Art. 9.
        Segreteria del comitato e delle sezioni di controllo
 
   1. Le funzioni di segreteria del comitato e  di  ciascuna  sezione
sono  svolte  da  un  dirigente  di servizio designato dal presidente
della giunta regionale.
   2. Il dirigente del servizio, nella qualita' di  segretario,  cura
gli  adempimenti preliminari alla funzione di controllo, assiste alle
sedute con funzione verbalizzante e cura l'esecuzione delle decisioni
del collegio, trasmettendo agli Enti i provvedimenti adottati.
   3. Per  il  caso  di  assenza  o  impedimento  del  dirigente  del
servizio, le funzioni di segretario vengono svolte da altro dirigente
o funzionario di livello non inferiore al settimo, di norma assegnato
alla struttura, designato dal presidente della giunta regionale.
   4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e
del  suo  supplente,  il  presidente  del  collegio  chiama,  in  via
eccezionale e temporanea, a svolgere le  funzioni  di  segretario  il
funzionario   di   qualifica  piu'  elevata  in  servizio  presso  la
struttura.