Art. 2.
                          Intese tra Comuni
 
   I Comuni abruzzesi che ne abbiano necessita' possono  conferire  i
rifiuti solidi urbani nelle discariche autorizzate ai sensi dell'art.
3  della  L.R. 7 luglio 1992 n. 54, previa intesa col Comune titolare
dell'autorizzazione provvisoria.