Art. 4. Comitato degli esperti Oltre ai sette esperti effettivi, previsti dall'art. 4 della L.R. 54/92 vengono nominati con le stesse modalita' altrettanti supplenti. I rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, delle Associazioni Naturalistiche ed Ecologiche, vengono designati a maggioranza dalle Associazioni stesse convocate in riunione plenaria. Il Comitato e' validamente riunito quando siano presenti la maggioranza dei membri.