Art. 4.
                       Comitato degli esperti
 
   Oltre ai sette esperti effettivi, previsti dall'art. 4 della  L.R.
54/92 vengono nominati con le stesse modalita' altrettanti supplenti.
   I   rappresentanti,   uno   effettivo   e   uno  supplente,  delle
Associazioni  Naturalistiche  ed  Ecologiche,  vengono  designati   a
maggioranza dalle Associazioni stesse convocate in riunione plenaria.
   Il  Comitato  e'  validamente  riunito  quando  siano  presenti la
maggioranza dei membri.