Art. 12. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in lire 700.000.000 si' provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita n. 16 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992, salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 6. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 lo stanziamento del cap. 81590 denominato: "Interventi per attivita' recupero alcolisti e tossicodipendenti - L. 26 giugno 1990, n. 162 e 22 dicembre 1975, n. 685" e incrementato, in termini di sola competenza, di lire 700.000.000. 3. La partita n. 16 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1992 e' soppressa.