Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato per l'anno 1993 in lire 700.000.000 si'  provvede  ai  sensi
dell'art.  38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977,
n. 81 con il fondo globale iscritto al cap.  323000,  partita  n.  16
dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio
per  l'esercizio  1992,  salvo  quanto disposto dal secondo comma del
precedente art. 6.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio   1993   lo   stanziamento  del  cap.  81590  denominato:
"Interventi per attivita' recupero alcolisti e tossicodipendenti - L.
26 giugno 1990, n. 162 e 22 dicembre 1975, n. 685" e incrementato, in
termini di sola competenza, di lire 700.000.000.
   3. La partita n. 16 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1992  e'
soppressa.