Art. 13.
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   2.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 21 luglio 1993
 
                              DEL COLLE