Art. 3.
                           Enti Ausiliari
 
   1. Ai fini della presente legge, la Regione Abruzzo riconosce come
Enti  ausiliari,  ai  sensi dell'art. 115 del DPR 309/90, le seguenti
strutture pubbliche e private:
     a) Enti pubblici e  privati  che  abbiano  come  loro  finalita'
l'assistenza   sociale   e   sanitaria   per   la  prevenzione  della
tossicodipendenza  e  per  il  recupero  dei  soggetti  in  stato  di
tossicodipendenza;
     b) Associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere
al  conseguimento  dei  compiti  del  Servizio Sanitario Nazionale in
materia di prevenzione e  di  intervento  contro  l'uso  di  sostanze
stupefacenti.
     c)   Centri  di  prima  accoglienza  e  comunita'  terapeutiche,
strutturate in termini di trattamento diurno e/o residenziale;
     d) Cooperative  sociali,  di  cui  alla  L.  8.11.1991,  n.  381
costituite  con  la specifica finalita' dell'assistenza sociale e del
recupero delle persone svantaggiate, in particolare e/o in prevalenza
dei tossicodipendenti.
   2. Gli Enti, le Associazioni  di  volontariato  e  le  cooperative
sociali  di  cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 4, devono essere costituite senza
scopo di lucro.