Art. 3. Enti Ausiliari 1. Ai fini della presente legge, la Regione Abruzzo riconosce come Enti ausiliari, ai sensi dell'art. 115 del DPR 309/90, le seguenti strutture pubbliche e private: a) Enti pubblici e privati che abbiano come loro finalita' l'assistenza sociale e sanitaria per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza; b) Associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti. c) Centri di prima accoglienza e comunita' terapeutiche, strutturate in termini di trattamento diurno e/o residenziale; d) Cooperative sociali, di cui alla L. 8.11.1991, n. 381 costituite con la specifica finalita' dell'assistenza sociale e del recupero delle persone svantaggiate, in particolare e/o in prevalenza dei tossicodipendenti. 2. Gli Enti, le Associazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, devono essere costituite senza scopo di lucro.