Art. 4.
                 Albo regionale degli Enti ausiliari
 
   1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni di volontariato, i
Centri  di  prima  accoglienza, le Comunita' terapeutiche, le Cooper-
ative sociali di cui al precedente art. 3, che intendono ottenere  il
riconoscimento  per  l'esercizio  delle attivita' di prevenzione e di
recupero di cui alla presente legge,  devono  inoltrare  alla  Giunta
Regionale  -  Settore  Sanita'  -  la  domanda di iscrizione all'Albo
regionale degli Enti ausiliari istituito presso la Regione Abruzzo.
   2. La domanda, oltre all'indicazione del  possesso  dei  requisiti
minimi  previsti  dall'art.  116  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 309/1990, di cui al  successivo  art.  5,  deve  essere
corredata:
    da  un  programma  dettagliato  degli interventi che si intendono
attuare con la specificazione dei metodi adottati;
    dall'elenco degli operatori  impegnati  nella  struttura  con  la
specificazione  delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono
preposti;
    dall'elenco degli operatori volontari e degli eventuali obiettori
di coscienza che hanno optato per  il  servizio  sostitutivo  civile,
distaccati  a  seguito dell'apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministero  della  Difesa  -  Direzione  Generale  leva   reclutamento
obbligatorio  -  e l'ente e/o l'associazione, ai sensi della legge 15
dicembre 1972, n. 772;
    dall'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei
settori di intervento;
    dal parere favorevole dell'ULSS competente per territorio;
    dalla  dimostrazione  dell'attivita'  svolta  nel  settore  della
prevenzione e/o recupero per almeno un anno.
   3.  L'iscrizione  all'Albo  degli  Enti ausiliari viene deliberata
dalla  Giunta  regionale,  sentito   il   parere   della   competente
Commissione Consiliare permanente.
   4. L'albo regionale, istituito con il presente articolo, e' tenuto
presso  il  Settore  Sanita'  Igiene  Sicurezza  Sociale della Giunta
regionale.