Art. 4. Albo regionale degli Enti ausiliari 1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni di volontariato, i Centri di prima accoglienza, le Comunita' terapeutiche, le Cooper- ative sociali di cui al precedente art. 3, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle attivita' di prevenzione e di recupero di cui alla presente legge, devono inoltrare alla Giunta Regionale - Settore Sanita' - la domanda di iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari istituito presso la Regione Abruzzo. 2. La domanda, oltre all'indicazione del possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, di cui al successivo art. 5, deve essere corredata: da un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare con la specificazione dei metodi adottati; dall'elenco degli operatori impegnati nella struttura con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti; dall'elenco degli operatori volontari e degli eventuali obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile, distaccati a seguito dell'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della Difesa - Direzione Generale leva reclutamento obbligatorio - e l'ente e/o l'associazione, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772; dall'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento; dal parere favorevole dell'ULSS competente per territorio; dalla dimostrazione dell'attivita' svolta nel settore della prevenzione e/o recupero per almeno un anno. 3. L'iscrizione all'Albo degli Enti ausiliari viene deliberata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare permanente. 4. L'albo regionale, istituito con il presente articolo, e' tenuto presso il Settore Sanita' Igiene Sicurezza Sociale della Giunta regionale.