Art. 5.
                   Requisiti degli Enti ausiliari
 
   1.  Ai  fini  della  iscrizione  all'Albo  regionale  di  cui   al
precedente  art.  4, gli Enti ausiliari devono essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
     a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli art. 12 e
seguenti del Codice Civile;
     b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al  tipo  di
attivita' prescelta;
     c)    personale   sufficiente   ed   esperto   in   materia   di
tossicodipendenti.
   2.  L'iscrizione  all'Albo e' condizione necessaria, oltre che per
la stipula delle convenzioni, di cui al successivo art. 6, per:
    l'impiego degli Enti per la finalita'  di  cui  all'art.  94  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
    l'utilizzazione  delle  sedi  quali  luoghi  di  abitazione  o di
privata dimora ai sensi dell'art. 284 del Codice di Procedura  Penale
nonche'  dell'art.  47  ter  della L. 26 luglio 1975, n. 354 aggiunto
dall'art. 13 della L. 10 ottobre 1986, n. 663;
    l'accesso ai contributi di  cui  agli  articoli  131  e  132  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
    l'istituzione  di  corsi statali sperimentali di cui all'art. 105
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  e  le
utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma
7.
   3.   La   mancanza  di  uno  dei  requisiti  comporta  il  diniego
d'iscrizione all'albo; la perdita dei requisiti richiesti ne comporta
la cancellazione.
   4. I requisiti minimi soggettivi, strutturali e funzionali nonche'
di dotazione organica del  personale  -  al  fine  di  armonizzare  e
rendere  omogenei sul territorio regionale gli interventi di recupero
affidati agli Enti ausiliari - sono definiti nell'allegato " A"  alla
presente legge e parte integrante della stessa.
   5.  La  Regione Abruzzo istituisce altresi', ai sensi del comma 7,
dell'art. 116 del  T.U.,  l'albo  degli  enti  e  delle  persone  che
gestiscono  con  fini  di lucro strutture per la riabilitazione ed il
reinserimento sociale del tossicodipendente.
   6.  L'iscrizione  all'albo  di  cui  al   comma   precedente,   e'
subordinata  al possesso dei requisiti minimi previsti al primo comma
del presente articolo - lettere a), b) e c) -; la domanda deve essere
corredata, oltre dall'indicazione del possesso dei  requisiti  minimi
definiti   nell'allegato   "  A",  del  programma  dettagliato  degli
interventi che si attuano con la specificazione dei metodi  adottati;
dell'elenco   degli  operatori  impegnati  nella  struttura,  con  le
specificazioni delle qualifiche professionali e dei compiti cui  sono
preposti;   dell'indicazione   del   legale   rappresentante   e  dei
responsabili dei settori di intervento.
   7. L'Albo regionale degli enti e delle persone che gestiscono  con
fini  di  lucro  strutture  per la riabilitazione ed il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti, e' tenuto presso  il  Settore  Sanita'
Igiene Sicurezza Sociale della Giunta regionale.