Art. 5. Requisiti degli Enti ausiliari 1. Ai fini della iscrizione all'Albo regionale di cui al precedente art. 4, gli Enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile; b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti. 2. L'iscrizione all'Albo e' condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni, di cui al successivo art. 6, per: l'impiego degli Enti per la finalita' di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del Codice di Procedura Penale nonche' dell'art. 47 ter della L. 26 luglio 1975, n. 354 aggiunto dall'art. 13 della L. 10 ottobre 1986, n. 663; l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7. 3. La mancanza di uno dei requisiti comporta il diniego d'iscrizione all'albo; la perdita dei requisiti richiesti ne comporta la cancellazione. 4. I requisiti minimi soggettivi, strutturali e funzionali nonche' di dotazione organica del personale - al fine di armonizzare e rendere omogenei sul territorio regionale gli interventi di recupero affidati agli Enti ausiliari - sono definiti nell'allegato " A" alla presente legge e parte integrante della stessa. 5. La Regione Abruzzo istituisce altresi', ai sensi del comma 7, dell'art. 116 del T.U., l'albo degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale del tossicodipendente. 6. L'iscrizione all'albo di cui al comma precedente, e' subordinata al possesso dei requisiti minimi previsti al primo comma del presente articolo - lettere a), b) e c) -; la domanda deve essere corredata, oltre dall'indicazione del possesso dei requisiti minimi definiti nell'allegato " A", del programma dettagliato degli interventi che si attuano con la specificazione dei metodi adottati; dell'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con le specificazioni delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti; dell'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento. 7. L'Albo regionale degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, e' tenuto presso il Settore Sanita' Igiene Sicurezza Sociale della Giunta regionale.