Art. 6. Convenzioni 1. L'esercizio delle attivita' di recupero del soggetto tossicodipendente previste dal programma terapeutico personalizzato, predisposto dal SERT competente per territorio e da questi affidato - mediante impegnativa dell'Amministratore della ULSS - ad un Ente ausiliario istituito senza fini di lucro ed iscritto all'Albo regionale degli Enti ausiliari, e' regolato da una apposita convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 117, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2. L'onere delle rette e' a carico del fondo sanitario nazionale. 3. La Regione sostiene, con propri mezzi, indipendentemente dalle convenzioni stipulate con le ULSS, le attivita' di prevenzione della tossicodipendenza e di recupero dei tossicodipendenti direttamente attuate dagli Enti ausiliari, che operano anche fuori del territorio regionale. 4. La richiesta di finanziamento deve essere presentata alla Giunta regionale - Settore Sanita' entro il 30 gennaio di ciascun anno, corredata da una relazione motivante la richiesta, anche di natura tecnica, qualora riguardi iniziative e/o interventi aggiuntivi od innovativi. 5. La Giunta regionale dispone, entro il mese di marzo successivo, l'erogazione dei contributi concessi nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241.