Art. 6.
                             Convenzioni
 
   1.   L'esercizio   delle   attivita'   di  recupero  del  soggetto
tossicodipendente previste dal programma terapeutico  personalizzato,
predisposto dal SERT competente per territorio e da questi affidato -
mediante  impegnativa  dell'Amministratore  della  ULSS  - ad un Ente
ausiliario  istituito  senza  fini  di  lucro  ed  iscritto  all'Albo
regionale   degli   Enti  ausiliari,  e'  regolato  da  una  apposita
convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero della
Sanita' ai sensi dell'art. 117, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990.
   2. L'onere delle rette e' a carico del fondo sanitario nazionale.
   3.  La Regione sostiene, con propri mezzi, indipendentemente dalle
convenzioni stipulate con le ULSS, le attivita' di prevenzione  della
tossicodipendenza  e  di  recupero dei tossicodipendenti direttamente
attuate dagli Enti ausiliari, che operano anche fuori del  territorio
regionale.
   4.  La  richiesta  di  finanziamento  deve  essere presentata alla
Giunta regionale - Settore Sanita' entro il  30  gennaio  di  ciascun
anno,  corredata  da  una  relazione motivante la richiesta, anche di
natura tecnica, qualora riguardi iniziative e/o interventi aggiuntivi
od innovativi.
   5. La Giunta regionale dispone, entro il mese di marzo successivo,
l'erogazione dei contributi concessi nel rispetto delle  disposizioni
di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241.