Art. 8. C o n t r o l l i 1. La Regione Abruzzo, in attesa della istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, istituisce presso il Settore Sanita' della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione e progettazione con il compiuto di: individuare e valutare lo stato di attuazione dei programmi e/oz progetti finanziati ai sensi della presente legge; elaborare piani ed orientamenti, di carattere tecnico e metodologico, atti a favorire sul territorio l'integrazione funzionale ed operativa degli interventi previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e finanziati dal Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga. 2. Il nucleo tecnico e' presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore o da un suo delegato.