Art. 8.
                          C o n t r o l l i
 
   1.   La   Regione   Abruzzo,   in   attesa    della    istituzione
dell'Osservatorio  epidemiologico  regionale,  istituisce  presso  il
Settore  Sanita'  della  Giunta  regionale  un  nucleo   tecnico   di
valutazione e progettazione con il compiuto di:
    individuare  e valutare lo stato di attuazione dei programmi e/oz
progetti finanziati ai sensi della presente legge;
    elaborare  piani  ed  orientamenti,  di   carattere   tecnico   e
metodologico,   atti   a   favorire   sul  territorio  l'integrazione
funzionale ed  operativa  degli  interventi  previsti  ai  sensi  del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e finanziati dal
Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.
   2. Il nucleo  tecnico  e'  presieduto  dal  componente  la  Giunta
preposto al Settore o da un suo delegato.