Art. 9. Relazione annuale 1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Componente la Giunta preposto al settore Sanita' Igiene Sicurezza Sociale, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge stessa, sui dati epidemiologici relativi all'andamento delle dipendenze ed al numero degli utenti assistiti, nonche' sugli interventi di prevenzione attuati e programmati.