Art. 9.
                          Relazione annuale
 
   1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo a quello
di  entrata  in  vigore della presente legge, il Componente la Giunta
preposto al settore Sanita' Igiene  Sicurezza  Sociale,  presenta  al
Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge stessa,
sui dati epidemiologici relativi all'andamento delle dipendenze ed al
numero   degli   utenti   assistiti,   nonche'  sugli  interventi  di
prevenzione attuati e programmati.