Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in L. 1.900.000.000 si provvede: 1. quanto a L. 1.000.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il Fondo globale iscritto al Cap. 323000 mediante utilizzazione della partita n. 15 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992; 2. quanto a L. 900.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 071521 denominato "interventi nel campo della Sicurezza sociale" relativo all'eservizio 1993. 3. lo stanziamento del Cap. 71527 denominato: "Contributi ai Comuni sedi di edifici residenziali ex ONPI ai sensi della legge regionale n. 59 del 1984 - legge regionale 14 maggio 1985, n. 41" e' incrementato per l'anno 1993, in termini di competenza di L. 1.900.000.000 e in termini di cassa di L. 900.000.000. La tabella di cui all'art. 12 della legge di bilancio resta conseguentemente modificata con riferimento al Cap. 071521.