Art. 2.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato per l'anno 1993 in L. 1.900.000.000 si provvede:
    1. quanto a L. 1.000.000.000 ai sensi dell'art.  38  della  legge
regionale  di  contabilita'  29  dicembre  1977,  n. 81, con il Fondo
globale iscritto al Cap. 323000 mediante utilizzazione della  partita
n.  15  dell'elenco  n.  3  dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio 1992;
    2. quanto a L. 900.000.000 mediante riduzione dello  stanziamento
del  Cap.  071521  denominato  "interventi  nel campo della Sicurezza
sociale" relativo all'eservizio 1993.
    3. lo stanziamento del  Cap.  71527  denominato:  "Contributi  ai
Comuni  sedi  di  edifici  residenziali  ex ONPI ai sensi della legge
regionale n. 59 del 1984 - legge regionale 14 maggio 1985, n. 41"  e'
incrementato  per  l'anno  1993,  in  termini  di  competenza  di  L.
1.900.000.000 e in termini di cassa di L. 900.000.000. La tabella  di
cui  all'art.  12  della  legge  di  bilancio  resta conseguentemente
modificata con riferimento al Cap. 071521.