Art. 2. Il contributo finanziario previsto dalla presente legge, per il rifinanziamento delle LL.RR. 15 marzo 1990 n. 19 e 14 arile 1992 n. 27, ammonta a lire 60.000.000 (sessantamilioni) ed e' ripartito fra le Societa' Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel territorio regionale. Il riparto, di cui al comma precedente, viene effettuato in riferimento a quanto stabilito nell'articolo 3 della L.R. 19/9/0.