Art. 2.
 
   Il contributo finanziario previsto dalla presente  legge,  per  il
rifinanziamento  delle  LL.RR. 15 marzo 1990 n. 19 e 14 arile 1992 n.
27, ammonta a lire 60.000.000 (sessantamilioni) ed e'  ripartito  fra
le  Societa'  Operaie  di  Mutuo  Soccorso  operanti  nel  territorio
regionale.
   Il riparto, di  cui  al  comma  precedente,  viene  effettuato  in
riferimento a quanto stabilito nell'articolo 3 della L.R. 19/9/0.