Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in lire 60.000.000, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario: cap. 311731 - in diminuzione L. 60.000.000; cap. 61647 - in aumento L. 60.000.000. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 27 luglio 1993 DEL COLLE