Art. 3.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato, per l'anno 1993, in lire 60.000.000,  si  provvede  con  le
seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  per  il  medesimo  esercizio
finanziario:
    cap. 311731 - in diminuzione L. 60.000.000;
    cap. 61647 - in aumento L. 60.000.000.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
    L'Aquila, 27 luglio 1993
 
                              DEL COLLE