Art. 2.
                           F u n z i o n i
 
   L'art. 1 della L.R. 7 giugno 1977, n. 24, recante  "Istituzione  e
compiti   dell'Azienda   Regionale  Abruzzese  per  la  Produzione  e
l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS)" e' abrogato.
   Le funzioni amministrative relative al ripopolamento di selvaggina
nel territorio regionale, sono  esercitate,  nell'ambito  di  ciascun
territorio  di  competenza,  dalla  Province,  ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142.