Art. 3. Finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate La Regione assegna alle Province, per le finalita' indicate nel precedente art. 2, il finanziamento previsto alla lett. b) dell'art. 45 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 62 ed iscritto nel bilancio regionale al Cap. 142332 dell'esercizio corrente ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri. La ripartizione annuale dei fondi, salva diversa indicazione in sede di attuazione della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, viene effettuata dalla Giunta regionale, in parti uguali, a favore delle Amministrazioni Provinciali.