Art. 3.
                            Finanziamento
               per l'esercizio delle funzioni delegate
 
   La Regione assegna alle Province, per le  finalita'  indicate  nel
precedente  art. 2, il finanziamento previsto alla lett. b) dell'art.
45 della L.R. 5  dicembre  1979,  n.  62  ed  iscritto  nel  bilancio
regionale al Cap. 142332 dell'esercizio corrente ed ai corrispondenti
capitoli per gli esercizi futuri.
   La  ripartizione  annuale  dei fondi, salva diversa indicazione in
sede di attuazione della legge quadro sulla caccia 11 febbraio  1992,
n.  157,  viene effettuata dalla Giunta regionale, in parti uguali, a
favore delle Amministrazioni Provinciali.