Art. 5 Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici Successivamente agli adempimenti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo precedente, il Commissario liquidatore effettua la consegna dei beni mobiliari ed immobiliari in favore della Regione sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento. Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni delle iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti Uffici dello Stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti Locali Territoriali. L'eventuale avanzo di gestione degli esercizi pregressi risultante dal conto consuntivo finale di liquidazione, dopo il pagamento delle passivita' esistenti, viene assegnato alle Province con le modalita' di cui all'art. 3.