Art. 5
                       Trasferimento dei beni
                      e dei rapporti giuridici
 
   Successivamente agli  adempimenti  di  cui  alle  lett.  a)  e  b)
dell'articolo  precedente,  il  Commissario  liquidatore  effettua la
consegna dei beni mobiliari ed immobiliari in  favore  della  Regione
sulla  base  di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di
trasferimento.
   Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni delle  iscrizioni
e  delle  volturazioni  presso  i  competenti  Uffici dello Stato, si
applicano le vigenti norme statali che  disciplinano  la  successione
dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti Locali Territoriali.
   L'eventuale avanzo di gestione degli esercizi pregressi risultante
dal  conto consuntivo finale di liquidazione, dopo il pagamento delle
passivita' esistenti, viene assegnato alle Province con le  modalita'
di cui all'art. 3.