Art. 6.
                       Estinzione dell'ARAPIS
 
   Entro   quindici   giorni   dalla  stipulazione  dell'ultimo  atto
negoziale di  sua  competenza,  il  Commissario  liquidatore  ne  da'
comunicazione  al  Presidente della Giunta regionale, rassegnando una
relazione sull'attivita' svolta.
   Nei successivi dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale,
con proprio decreto, dichiara l'estinzione dell'ARAPIS.